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Sez. 2, Sentenza n. 18188 del 10/08/2009 (Rv. 609308 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Immobili concessi in locazione - Danni causati da macchinari utilizzati dal conduttore - Responsabilità del proprietario - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609308-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

Il proprietario di un immobile concesso in locazione non può essere chiamato a rispondere, ex art. 2051 cod. civ., dei danni a terzi causati da macchinari utilizzati dal conduttore, quando non abbia avuto alcuna possibilità concreta di controllo sull'uso di essi, non potendo detta responsabilità sorgere per il solo fatto che il proprietario medesimo ometta di rivolgere al conduttore formale diffida ad adottare gli interventi del caso al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi, giacché essi costituirebbero atti inidonei ad incidere sul funzionamento della cosa dannosa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione la quale aveva affermato la responsabilità del proprietario di un immobile adibito ad officina, per i danni causati a terzi dall'impianto di espulsione dei gas utilizzato dal conduttore e gestore dell'officina stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)