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Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008 (Rv. 601911 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Responsabilità oggettiva - Configurabilità - Condotta del custode - Irrilevanza - Caso fortuito - Nozione - Onere probatorio - Criteri di riparto - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601911-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che é irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.(Nella specie, applicando il riportato principio, in relazione ad un infortunio occorso al ricorrente nel tuffarsi nel lago di Garda da un pontile di attracco per imbarcazioni, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva escluso la responsabilità della proprietaria del pontile ma ha corretto la motivazione affermando che nella fattispecie, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, era irrilevante che la proprietaria del pontile non avesse la consapevolezza del fatto che questo veniva utilizzato in modo anomalo dai bagnanti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)