Sez. 6, Sentenza n. 5348 del 12/03/1987 Ud. (dep. 30/04/1987) Rv. 175842 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ - FONDAMENTO - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ - FONDAMENTO - CONDIZIONI.*
La prova della validità della chiamata in correità può anche basarsi su di un giudizio positivo di valutazione critica delle affermazioni accusatorie purché esse siano in sè univoche, verosimili, reiterate, disinteressate e, quindi, tali da escludere intenti calunniosi, capaci, cioè, di proiettarsi in un ragionamento logico e confortate da mere e non credibili enunciazioni di discolpa da parte del chiamato. (V mass n 161550).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)