Sez. 2, Sentenza n. 8846 del 12/02/2014 Cc. (dep. 24/02/2014) Rv. 259068 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Condanna dell'imputato - "Doppia conforme" - Annullamento con rinvio limitato al calcolo della pena - Formazione del giudicato in punto di responsabilità dell'imputato - Sussistenza - Conseguenze in tema di individuazione dei termini cautelari - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena della sentenza di appello conforme a quella pronunciata in primo grado, deve ritenersi che sull'affermazione di responsabilità dell'imputato si sia formato il giudicato, con la conseguenza che i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata. (Fattispecie in cui la Corte di appello aveva annullato con rinvio la sentenza di appello, limitatamente al calcolo della pena, in relazione all'aumento operato per la recidiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)