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Sez. 2, Sentenza n. 45095 del 04/07/2017 Cc. (dep. 29/09/2017) Rv. 272260 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Condanna dell'imputato - Annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio - Formazione del giudicato in punto responsabilità dell'imputato - Sussistenza - Conseguenze in tema di individuazione dei termini cautelari.
Stato
decisa il 2017-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272260-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve ritenersi che si sia formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, con la conseguenza che i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. d), seconda parte, cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo, e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 n. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)