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Sez. 6, Sentenza n. 4971 del 15/01/2009 Cc. (dep. 04/02/2009) Rv. 242915 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Condanna dell'imputato - "Doppia conforme" - Annullamento con rinvio sulla determinazione della pena - Formazione del giudicato sulla responsabilità dell'imputato - Sussistenza - Individuazione dei termini di custodia cautelare - Criteri.
Stato
decisa il 2009-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242915-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena della sentenza di appello conforme a quella pronunciata in primo grado, deve ritenersi che sull'affermazione di responsabilità dell'imputato si sia formato il giudicato, con la conseguenza che i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo, e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)