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Sez. 2, Sentenza n. 9501 del 11/04/1987 Ud. (dep. 01/09/1987) Rv. 176619 - 01

REATO - REATO PERMANENTE - SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI PIÙ SEVERE - PROTRAZIONE DELLA PERMANENZA SOTTO L'IMPERO DELLA NUOVA LEGGE - APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176619-01

REATO - REATO PERMANENTE - SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI PIÙ SEVERE - PROTRAZIONE DELLA PERMANENZA SOTTO L'IMPERO DELLA NUOVA LEGGE - APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE.*

Nel reato permanente la consumazione si protrae per un tratto di tempo per volontà cosciente dell'agente sicché più che di un momento può parlarsi di un periodo consumativo. Ne consegue che, in caso di successione di leggi penali più severe, qualora la permanenza continui sotto l'impero della nuova legge, è questa soltanto che deve trovare applicazione, in quanto sotto il suo vigore è commesso il reato con la realizzazione di tutti gli elementi costitutivi. (Conf mass n 172194; (Conf mass n 165735; (Conf mass n 159085).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)