Sez. L, Sentenza n. 3901 del 18/08/1978 (Rv. 393499 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI SINGOLE UNITA PRODUTTIVE DELL'AZIENDA, COME CONSEGUENZA DI UNA RISTRUTTURAZIONE DELLA IMPRESA CEDENTE COMPORTANTE UNA RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA IN SEDE DI REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA SINDACALE DEI RAPPORTI DI LAVORO - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2112 COD CIV - INAMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI SINGOLE UNITA PRODUTTIVE DELL'AZIENDA, COME CONSEGUENZA DI UNA RISTRUTTURAZIONE DELLA IMPRESA CEDENTE COMPORTANTE UNA RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA IN SEDE DI REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA SINDACALE DEI RAPPORTI DI LAVORO - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2112 COD CIV - INAMMISSIBILITA.*
Nel caso in cui il trasferimento di singole unita produttive della azienda, suscettibili di costituire idoneo e compiuto strumento di impresa, avvenga nel piu ampio contesto di una ristrutturazione della impresa cedente che comporti una riduzione di personale, il regolamento collettivo in Sede sindacale delle conseguenze della ristrutturazione sui rapporti di lavoro esclude l'applicazione della disciplina legale ex art 2112 cod civ ed in ordine al licenziamento del personale puo contenere un trattamento uniforme sia per i lavoratori addetti alle unita cedute, sia per quelli non addetti. La validita e l'efficacia della conseguente contrattazione collettiva e la sua incidenza sui singoli rapporti si debbono desumere dai principi generali in materia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)