Sez. L, Sentenza n. 6162 del 20/11/1981 (Rv. 416943 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - ACCORDO SINDACALE DEL 15 GENNAIO 1954 TRA LE CONFEDERAZIONI DEI LAVORATORI E LA COSTITUENDA SOCIETÀ NUOVO PIGNONE - NATURA TRANSATTIVA ED EFFICACIA VINCOLANTE - EFFETTI - LIBERAZIONE DEL NUOVO DATORE DI LAVORO DALL'ONERE DEL RICONOSCIMENTO DELLA PREGRESSA ANZIANITÀ DI SERVIZIO PRESSO LA SOCIETÀ PIGNONE - VALIDITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - ACCORDO SINDACALE DEL 15 GENNAIO 1954 TRA LE CONFEDERAZIONI DEI LAVORATORI E LA COSTITUENDA SOCIETÀ NUOVO PIGNONE - NATURA TRANSATTIVA ED EFFICACIA VINCOLANTE - EFFETTI - LIBERAZIONE DEL NUOVO DATORE DI LAVORO DALL'ONERE DEL RICONOSCIMENTO DELLA PREGRESSA ANZIANITÀ DI SERVIZIO PRESSO LA SOCIETÀ PIGNONE - VALIDITÀ.*
L'accordo sindacale del 15 gennaio 1954 - stipulato, per superare il problema occupazionale derivato dalla crisi della società pignone, tra le confederazioni dei lavoratori C.G.i.L., C.i.S.l. e U.I.L. e la costituenda società nuovo pignone, obbligatasi ad assumere ex novo, non oltre il 10 febbraio 1954, millecento lavoratori già dipendenti della società pignone in liquidazione - ha natura transattiva ed efficacia vincolante e, perciò, nella parte in cui libera il nuovo datore di lavoro dall'Onere del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, contiene una valida deroga convenzionale al principio di continuità del rapporto di lavoro stabilito dal primo comma dell'art. 2112 cod. civ.- (V 143/80, Corte cost; (V 3901/78, mass n 393499).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Contr. Coll. 15/01/1954
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)