Sez. L, Sentenza n. 2785 del 22/04/1983 (Rv. 427698 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - RICONOSCIMENTO DELLA PREGRESSA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - DEROGA EX ACCORDO SINDACALE 15 GENNAIO 1954 PER LA COSTITUENDA SOCIETÀ NUOVO PIGNONE - VALIDITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - RICONOSCIMENTO DELLA PREGRESSA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - DEROGA EX ACCORDO SINDACALE 15 GENNAIO 1954 PER LA COSTITUENDA SOCIETÀ NUOVO PIGNONE - VALIDITÀ.*
L'accordo sindacale del 15 gennaio 1954 - stipulato, per superare il problema occupazionale derivato dalla crisi della società pignone, tra le confederazioni dei lavoratori C.G.i.L., C.i.S.l. e U.I.L. e la costituenda società nuovo pignone, obbligatasi ad assumere ex novo, non oltre il 10 febbraio 1954, millecento lavoratori già dipendenti della società pignone in liquidazione - ha natura transattiva ed efficacia vincolante e, perciò, nella parte in cui libera il nuovo datore di lavoro dall'Onere del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, contiene una valida deroga convenzionale al principio di continuità del rapporto di lavoro stabilito dal primo comma dell'art. 2112 cod. civ. in adesione alle direttive della comunità economica europea (n. 77/187 del 14 febbraio 1977) nonché in conformità alla deroga al detto primo comma dell'art. 2112 posta dall'art. 1 della legge 26 maggio 1978 n. 215 per gli accordi sindacali relativi ai trasferimenti di aziende in stato di crisi a norma dell'art. 2 della legge n. 675 del 1977. (V 143/80, Corte cost.; (V 3901/78, mass n 393499; (Conf 746/82, mass n 418565; (Conf 6162/81, mass n 416943).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Contr. Coll. 15/01/1954, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 26/05/1978 num. 215 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)