Sez. 3, Sentenza n. 27255 del 14/11/2008 (Rv. 605382 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Controversie in tema di contratti agrari - Domanda riconvenzionale - Necessità del previo tentativo di conciliazione - Sussistenza - Deroghe - Domanda riconvenzionale fondata su questioni già dedotte in fase conciliativa ma senza ampliamento del "petitum" della controversia.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In tema di controversie concernenti contratti agrari, anche la domanda riconvenzionale deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203. Tale regola, tuttavia, non si applica allorché ricorrano due presupposti, ovvero che le parti del giudizio coincidano con le parti del tentativo obbligatorio di conciliazione e che la formulazione della domanda riconvenzionale non comporti alcun ampliamento della controversia già oggetto della tentata conciliazione, perché fondata su questioni già esaminate in quella sede. Ove ricorrano tali presupposti, la domanda riconvenzionale sarà proponibile pur se non preceduta dal tentativo di conciliazione, a nulla rilevando che essa abbia l'effetto di ampliare il "petitum" rispetto alla fase conciliativa. (Nella specie il soccidante, convenuto in giudizio dal soccidario per il pagamento del corrispettivo promesso, aveva domandato in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna dell'attore al risarcimento del danno. La S.C., applicando il principio di cui in massima, ha ritenuto proponibile la domanda riconvenzionale sebbene non preceduta dal tentativo di conciliazione, sul presupposto che quello svolto su istanza dell'attore aveva ad oggetto il diritto di quest'ultimo al pagamento del corrispettivo, e tale accertamento necessariamente includeva la verifica dell'insussistenza di inadempimenti a carico dell'attore medesimo).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)