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Sez. L, Sentenza n. 7431 del 20/07/1990 (Rv. 468316 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - EQUIVALENTE DELL'USO DELLA AUTOVETTURA CONCESSO AL LAVORATORE DISTACCATO DAL DISTACCATARIO A TITOLO DI BENEFICI PERSONALI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468316-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - EQUIVALENTE DELL'USO DELLA AUTOVETTURA CONCESSO AL LAVORATORE DISTACCATO DAL DISTACCATARIO A TITOLO DI BENEFICI PERSONALI - RILEVANZA.*

Nell'ipotesi del distacco, che è caratterizzato dalla dissociazione fra la titolarità del rapporto di lavoro, che rimane in capo al distaccante, dal potere direttivo del datore di lavoro, che viene trasferito al beneficiario della prestazione lavorativa, il datore di lavoro distaccante è tenuto, in quanto titolare del rapporto, a farsi carico di ogni modificazione che, nell'esecuzione della prestazione lavorativa e della conseguente controprestazione, intervenga nel corso della fase del distacco. Pertanto, nella retribuzione da prendere a base per la Determinazione del trattamento di fine rapporto dovuto dal datore di lavoro alla cessazione del servizio, successiva all'esaurimento della fase del distacco, deve essere incluso, quale retribuzione in natura, anche l'equivalente dell'uso dell'autovettura che il distaccatario abbia concesso al lavoratore non per esigenze di servizio ma a titolo di beneficio personale avente causa nel rapporto di lavoro. (V 6814/87, mass n 455013; (V 4666/87, mass n 453325; (V 6118/85, mass n 433259).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)