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Sez. 1, Sentenza n. 1116 del 14/02/1984 (Rv. 433259 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - DIVIETO DI DISCUSSIONE ORALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433259-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - DIVIETO DI DISCUSSIONE ORALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che esclude la discussione orale dinanzi alla commissione tributaria centrale, in quanto il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 cost., non postula necessariamente la discussione orale davanti al giudice e trova adeguata espressione dinanzi alla predetta commissione nella facoltà di tutelare le proprie ragioni mediante istanze, memorie e repliche scritte. (V 5960/83, mass n 430785; (V 3055/83, mass n 427963; (V 1929/81, mass n 412619; (Conf 3248/79, mass n 399620).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)