Sez. 2, Sentenza n. 19029 del 10/07/2008 (Rv. 604428 - 01)
DONAZIONE - ACCETTAZIONE - DONAZIONE IN RIGUARDO DI MATRIMONIO (OBNUZIALE) | Nullità della donazione tra coniugi - Nullità della donazione obnunziale - Diversità del titolo - Proponibilità per la prima volta in grado di appello della domanda di nullità della donazione obnuziale per successivo annullamento del matrimonio - Condizioni.
DONAZIONE - ACCETTAZIONE - DONAZIONE IN RIGUARDO DI MATRIMONIO (OBNUZIALE)
Le domande di nullità della donazione in quanto stipulata tra coniugi contro il divieto di cui all'art. 781 cod. civ. - poi dichiarato costituzionalmente illegittimo - e di nullità della donazione obnuziale per effetto del successivo annullamento del matrimonio (art. 785, secondo comma, cod. civ.), sono diverse per il titolo, in quanto la seconda si fonda sul carattere obnuziale della liberalità; ne consegue che, ove quest'ultimo elemento non sia stato tempestivamente dedotto, la domanda di nullità della donazione obnuziale deve ritenersi domanda nuova, non proponibile per la prima volta in grado di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 781 CORTE COST., Cod. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)