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Sez. 2, Sentenza n. 4923 del 27/04/1993 (Rv. 482075 - 01)

Donazione - Capacità - Donazione tra coniugi | Divisione di un compendio ereditario - Giudizio instaurato per la previa dichiarazione di nullità della donazione - Sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 781 cod. civ. - Rigetto della domanda di nullità della donazione - Domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima - Proponibilità per la prima volta in appello o in sede di rinvio - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482075-01

Donazione - Capacità - Donazione tra coniugi

Nel giudizio instaurato per la previa dichiarazione di nullità ex art. 781 cod. civ. di una donazione intervenuta tra coniugi, ai fini della divisione di un compendio ereditario, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 citato (Corte Cost. sent. n. 91 del 1973) mentre comporta il rigetto della domanda di nullità della donazione, non vale a consentire la proponibilità per la prima volta in appello o in sede di giudizio di rinvio della domanda, non dedotta neppure in via subordinata nell' atto introduttivo del giudizio, di riduzione della donazione per lesione di legittima, ostandovi la preclusione di domande nuove di cui, rispettivamente, agli artt. 345 e 394 cod. proc. civ., senza che possa l'anzidetto divieto ritenersi derogato per effetto dello "ius superveniens" costituito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 781 citato, incidendo lo "ius superveniens" soltanto sulla materia ritualmente dedotta nella controversia.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 781 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)