Sez. 2, Sentenza n. 19099 del 02/09/2009 (Rv. 609374 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Compravendita - Prezzo inferiore a quello effettivo - Simulazione relativa - Negozio misto con donazione - Configurabilità - Simulazione assoluta - Esclusione - Conseguenze in tema di proposizione di domande nuove in appello.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
La parte che deduca, con riferimento ad una determinata vendita, la ricorrenza di un prezzo inferiore a quello effettivo, deve agire in giudizio per far valere la simulazione relativa, nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione", e non il mancato pagamento dell'intero prezzo, che integra gli estremi di una simulazione assoluta; ne consegue che, proposta in primo grado la domanda di simulazione assoluta, è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la domanda, proposta in appello, tesa ad accertare che il medesimo contratto di compravendita integrava gli estremi di un "negotium mixtum cum donatione".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)