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Sez. 4 - , Sentenza n. 57937 del 09/10/2018 Ud. (dep. 21/12/2018) Rv. 274774 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Posizione di garanzia - Fonte - Comportamenti concludenti - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274774-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia – che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante – deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro. (Fattispecie in tema di infortunio di lavoratori deceduti in conseguenza del malfunzionamento di una macchina priva dei necessari dispositivi di sicurezza, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un consulente esterno all'azienda, incaricato dal datore di lavoro di collaborare alla valutazione dei rischi, in mancanza di prova degli esatti compiti contrattualmente attribuitigli).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)