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Sez. L, Sentenza n. 389 del 16/01/1981 (Rv. 410855 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - ESECUZIONI TRAENTI TITOLO DA CONTROVERSIE DI LAVORO - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - NOTIFICA DEL RICORSO OLTRE IL TERMINE FISSATO NEL PEDISSEQUO DECRETO PRETORILE - INAMMISSIBILITA DELL'OPPOSIZIONE - LIMITI - REVOCA DEL DECRETO E FISSAZIONE DI ALTRA UDIENZA CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410855-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - ESECUZIONI TRAENTI TITOLO DA CONTROVERSIE DI LAVORO - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - NOTIFICA DEL RICORSO OLTRE IL TERMINE FISSATO NEL PEDISSEQUO DECRETO PRETORILE - INAMMISSIBILITA DELL'OPPOSIZIONE - LIMITI - REVOCA DEL DECRETO E FISSAZIONE DI ALTRA UDIENZA CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO - CONDIZIONI.*

L'estensione (ex art 618 bis cod proc civ) alle opposizioni alla esecuzione e agli Atti esecutivi, nelle esecuzioni traenti titolo da controversie di lavoro, delle norme stabilite per tali controversie, in quanto applicabili, ferma la Competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art 615 cod proc civ e dal secondo comma dell'art 617 dello stesso codice, comporta la fissazione dell'udienza di comparizione con il decreto di cui all'art 415 cod proc civ e l'adozione in tale udienza, coincidente con quella prevista dall'art 420 dello stesso codice, nel caso di opposizione agli Atti esecutivi, dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art 618 cod proc civ, salvo che il rapporto processuale si sia gia costituito a norma del primo comma di questo ultimo articolo, per cui si dovra provvedere al passaggio al rito speciale secondo le Disposizioni degli artt 426 e 618 cod proc civ. - ne consegue che la notifica del ricorso, con il pedissequo decreto pretorile di fissazione dell'udienza a termini del primo comma dello art 618 cod proc civ, oltre il termine perentorio fissato da detto decreto non comporta l'inammissibilita dell'opposizione, ove il pretore abbia, con successivo provvedimento, in revoca del precedente, fissato l'udienza di comparizione a norma dell'art 420 cod proc civ e secondo le prescrizioni di cui all'art 415 dello stesso codice e sia stato rispettato il termine dilatorio previsto dal quinto comma di detto articolo. (V 1917/76, mass n 380713; (V 998/76, mass n 379652).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)