Sez. 3, Sentenza n. 3171 del 03/07/1989 (Rv. 463267 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO E COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE - MIGLIORAMENTI - PROCEDURA - MANCATO RISPETTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO E COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE - MIGLIORAMENTI - PROCEDURA - MANCATO RISPETTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
L'esecuzione di opere di miglioramento senza aver adottato le procedure di legittimazione previste dagli artt. 11 e 14 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 non costituisce per sè inadempimento contrattuale dell'affittuario di così intensa gravità da comportare, a norma dell'art. 4 lett. A) d.l.l. 5 aprile 1945 n. 157, la decadenza dalla proroga legale e la risoluzione del contratto, essendo per contro necessario a tal fine valutare l'incidenza di tale inadempimento sull'interesse contrattuale del proprietario e sul rapporto di fiducia tra le parti, con riferimento alla natura, all'entità ed alle circostanze di dette migliorie e addizioni. (Conf 18/83, mass n 424810; (Conf 6414/82, mass n 424043).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4 lett. A, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)