Sez. 3, Sentenza n. 6414 del 25/11/1982 (Rv. 424043 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ESECUZIONE DI MIGLIORAMENTO SENZA IL CONSENSO DEL CONCEDENTE E FUORI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 11/1971 - INADEMPIENZA GRAVE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ESECUZIONE DI MIGLIORAMENTO SENZA IL CONSENSO DEL CONCEDENTE E FUORI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 11/1971 - INADEMPIENZA GRAVE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'esecuzione di miglioramenti da parte dell'affittuario di fondo rustico senza il consenso del concedente e senza l'adozione delle procedure di legittimazione previste dagli artt. 11 e 14 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 non costituisce di per sè inadempimento contrattuale di così intensa gravità da comportare, a norma dello art. 4 lett. A) del d.l. lgt. 5 aprile 1945 n. 157, la decadenza dalla proroga legale e la risoluzione del contratto, ma è necessario altresì valutare l'incidenza di tale inadempimento sull'interesse contrattuale del proprietario e sul rapporto di fiducia inter partes con riferimento alla natura, all'entità ed alle circostanze di esecuzione di dette migliorie o addizioni. (V 3687/82, mass n 421659; (V 6738/81, mass n 417621; (V 3998/81, mass n 414656).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)