Sez. 3, Sentenza n. 18 del 05/01/1983 (Rv. 424810 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELLA INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - LIMITI - REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTI DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - PROCEDURA - UNILATERALE INIZIATIVA DELL'AFFITTUARIO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA FONDATA SUL PRESUPPOSTO DELLA INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - LIMITI - REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTI DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - PROCEDURA - UNILATERALE INIZIATIVA DELL'AFFITTUARIO - IRRILEVANZA.*
I miglioramenti realizzati dall'affittuario di fondo rustico con il lavoro altrui assumono rilievo, con riferimento al diritto alla relativa indennità, al diritto di ritenzione ed alla improponibilità della domanda di esclusione della proroga legale del contratto di affitto ex art. 1, lett. A), del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, soltanto qualora siano stati eseguiti con la procedura di cui agli artt. 11 e 14 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, e non pure allorché siano riconducibili ad una unilaterale iniziativa dell'affittuario medesimo, che può integrare del tutto un inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto. (V 4048/81, mass n 414702; (V 1168/79, mass n 397380; (V 4731/77, mass n 388343).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)