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Sez. 2, Sentenza n. 8958 del 10/09/1998 (Rv. 518752 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Liquidazione - Tariffe professionali - Scaglioni - Determinazione del valore della controversia ex art. 12 cod. proc. civ. - Criteri - Conseguenze in tema di liquidazione.
Stato
decisa il 1998-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518752-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

L'art. 12, primo comma cod. proc. civ., a norma del quale il valore della causa relativa all'esistenza, validità o risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base alla parte del rapporto in contestazione, subisce una deroga nella ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza ed alla validità dell'intero rapporto, il cui valore va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa. Ne consegue la correttezza della liquidazione degli onorari di avvocato compiuta dal giudice di merito avuto riferimento allo scaglione della tariffa professionale relativa alle controversie di valore pari a quello così determinato, e non anche a quello, concernente le cause di valore inferiore, rapportato alla parte di rapporto in contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)