Sez. 2, Sentenza n. 7055 del 05/04/2005 (Rv. 580846 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Liquidazione - Tariffe professionali - Scaglioni - Determinazione del valore della controversia ex art. 12 cod. proc. civ. - Criteri - Conseguenze in tema di liquidazione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
L'art. 12, primo comma cod. proc. civ., a norma del quale il valore della causa relativa all'esistenza, validità o risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base alla parte del rapporto in contestazione, subisce una deroga nella ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza ed alla validità dell'intero rapporto, il cui valore va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa. Ne consegue che, in una controversia relativa alla convalida del sequestro di quote di capitale sociale, la liquidazione degli onorari d'avvocato deve essere compiuta con riferimento al coacervo della parte di capitale sociale investita dalla domanda, a prescindere dai problemi inerenti alle quote di ripartizione interna di detta parte di capitale, a meno che non sia dedotta e dimostrata l'esclusiva rilevanza in giudizio di dette questioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Decr. Minist. 05/10/1994 num. 585 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)