Sez. U, Sentenza n. 3397 del 23/05/1980 (Rv. 407210 - 01)
COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - REGOLE DI CONCORRENZA - SOCIETA ITALIANE IMPORTATRICI DI MERCI - CONTROVERSIA PER IL RISTORO DEI DANNI PER CONCORRENZA SLEALE DOVUTA AD IMPORTAZIONI USUFRUENTI DEL CONTRIBUTO DI UNO STATO ADERENTE ALLA CEE - DEDUZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA CONVENUTA DELLA INSUSSISTENZA DI UNA NORMA DI TUTELA DIRETTA DEI PRIVATI - QUESTIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - INSUSSISTENZA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA - PROBLEMA DI INTERPRETAZIONE DELL'EFFICACIA DIRETTA O NON DIRETTA DELL'ART 92 DEL TRATTATO DI ROMA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - REGOLE DI CONCORRENZA - SOCIETA ITALIANE IMPORTATRICI DI MERCI - CONTROVERSIA PER IL RISTORO DEI DANNI PER CONCORRENZA SLEALE DOVUTA AD IMPORTAZIONI USUFRUENTI DEL CONTRIBUTO DI UNO STATO ADERENTE ALLA CEE - DEDUZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA CONVENUTA DELLA INSUSSISTENZA DI UNA NORMA DI TUTELA DIRETTA DEI PRIVATI - QUESTIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - INSUSSISTENZA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA - PROBLEMA DI INTERPRETAZIONE DELL'EFFICACIA DIRETTA O NON DIRETTA DELL'ART 92 DEL TRATTATO DI ROMA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Nella controversia davanti al giudice italiano fra societa italiane importatrici di merci, nella quale l'una chieda il ristoro dei danni per concorrenza sleale, con ogni altra pronuncia conseguenziale, lamentando che l'altra abbia posto in essere importazioni usufruenti del contributo di uno stato aderente alla CEE (nella specie, Repubblica francese, con riguardo ad importazioni di banane dalla martinica), in violazione dell'art 92 del trattato di Roma (divieto di misure volte a falsare la libera concorrenza), la societa convenuta con il sostenere che tale norma non assicura una tutela diretta ai privati, ma investe soltanto i rapporti fra gli stati firmatari del trattato, da definirsi con gli strumenti e davanti agli organi da esso previsti, non pone un problema di difetto di giurisdizione del giudice italiano, deducibile con istanza di regolamento preventivo, neppure sotto il profilo di improponibilita assoluta della domanda, non risultando la Mancanza di una norma che astrattamente tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, bensi, al fine di stabilire il fondamento nel merito della domanda, un problema di interpretazione di una norma, cioe dell'efficacia diretta o meno del citato art 92 del trattato di Roma nei confronti dei cittadini degli stati aderenti da devolversi, eventualmente, da parte del giudice del merito alla Corte di giustizia della CEE, ai sensi dell'art 177 di detto trattato. (V 1196/79, mass n 397414; (V 4371/77, mass n 387962).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 92, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)