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Sez. U, Sentenza n. 1196 del 23/02/1979 (Rv. 397414 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA PER DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA PORTATA E L'INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA DI TUTELA IN ASTRATTO DI UNA SITUAZIONE SOGGETTIVA - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397414-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA PER DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA PORTATA E L'INTERPRETAZIONE DI UNA NORMA DI TUTELA IN ASTRATTO DI UNA SITUAZIONE SOGGETTIVA - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*

L'improponibilita della domanda, per difetto assoluto di giurisdizione, sussiste solo quando venga invocata l'attivita giurisdizionale per una situazione soggettiva non qualificabile ne come diritto soggettivo, ne come interesse legittimo, in Mancanza nell'ordinamento di una norma che astrattamente la tuteli, e non anche, pertanto, qualora, in presenza di una norma di tale potenziale contenuto, si controverta sulla portata e la interpretazione della medesima, per stabilire la concreta riconducibilita ad essa della pretesa azionata. (V 664/77, mass n 384234; (V 2056/75, mass n 375777).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)