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Sez. 5, Sentenza n. 21775 del 15/10/2014 (Rv. 632711 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. | Provvedimenti giudiziali - Condanna al pagamento di interessi moratori - Registrazione a tassa fissa - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632711-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A.

Le somme dovute a titolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui all'art. 15, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'IVA, con la conseguenza che esse - ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale - sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)