Sez. 5, Sentenza n. 21775 del 15/10/2014 (Rv. 632711 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. | Provvedimenti giudiziali - Condanna al pagamento di interessi moratori - Registrazione a tassa fissa - Esclusione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A.
Le somme dovute a titolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui all'art. 15, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'IVA, con la conseguenza che esse - ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale - sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)