Sez. 1, Sentenza n. 5666 del 30/10/1996 Cc. (dep. 19/12/1996) Rv. 206250 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | È un ulteriore fase del giudizio di merito - Conseguenze in tema di competenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolata alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati. Ne consegue che divengono indifferenti, ove non altrimenti disposto, modifiche della competenza intervenute dopo che esso è stato ritualmente incardinato, in forza del principio della "perpetuatio jurisdictionis" e dell'irretroattività delle leggi processuali, a meno che non sopravvengano norme che modifichino direttamente i criteri indicati nell'art, 623 cod. proc. pen., o si riflettano sulla sua applicazione, sopprimendo, accorpando o modificando le articolazioni interne dell'ufficio giudiziario designato in sede di annullamento con rinvio. (Fattispecie relativa a procedimento incidentale "de libertate", relativamente alla quale la S.C. ha ritenuto irrilevante la pubblicazione, nelle more del giudizio di rinvio, del D.L. 10 maggio 1996 n. 250, attributivo della competenza a decidere nelle materie "de libertate", a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., al Tribunale distrettuale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST., Decreto Legge 10/05/1996 num. 250
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)