Sez. 3, Sentenza n. 4385 del 10/04/1992 (Rv. 476719 - 01)
Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere | Natura processuale della disposizione ex art. 46 legge n. 203/82 - Applicabilità alle cause già pendenti - Esclusione - Domanda proposta anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 203/82 - Sentenza d'incompetenza del giudice adito - Atto di riassunzione del giudizio - Precedente esperimento del tentativo di conciliazione - Necessità - Esclusione.
Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere
In materia di contratti agrari, la disposizione che impone l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203, avendo carattere processuale, non è applicabile, per il principio generale dell'assoggettamento dell'atto ai requisiti fissati dalla legge del tempo del suo compimento, nelle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Pertanto, l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di sentenza di incompetenza del giudice originariamente adito con domanda proposta prima della data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 non deve essere preceduto dal tentativo di conciliazione perché la riassunzione non comporta la instaurazione di un nuovo giudizio ma la prosecuzione di quello promosso dinnanzi al giudice dichiaratosi incompetente.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)