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Sez. 3, Sentenza n. 19056 del 12/12/2003 (Rv. 568850 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE | Controversia di competenza delle sezioni specializzate agrarie iniziata dinanzi ad altro giudice - Pronuncia di incompetenza - Riassunzione dinanzi al giudice competente - Necessità del previo esperimento del tentativo di conciliazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568850-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE

In materia di contratti agrari, se una domanda sia stata inizialmente proposta dinanzi ad un giudice incompetente, essa non deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale neppure prima della riassunzione davanti alla sezione specializzata agraria, avvenuta a seguito della pronuncia con cui il giudice adito -o la Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza - preso atto della eccezione riconvenzionale di parte convenuta, abbia dichiarato la incompetenza per materia del giudice inizialmente adito.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)