Sez. 3, Sentenza n. 9007 del 02/11/1994 (Rv. 488339 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Disciplina ex art. 46 legge n. 203 del 1982 - Natura processuale - Conseguenze - Atto di riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato competente dal giudice dichiaratosi incompetente - Sopravvenienza di detta disciplina nella pendenza del giudizio davanti a quest'ultimo - Previo esperimento del tentativo - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In tema di contratti agrari, la disposizione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, concernente il tentativo obbligatorio di conciliazione, ha natura processuale e non sostanziale e non è, quindi, applicabile, per il principio della "lex temporis" in materia processuale, nelle controversie già pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge. Pertanto, in ipotesi di riassunzione del giudizio a seguito di sentenza di incompetenza del giudice adito, non comportando la riassunzione l'instaurazione di un nuovo rapporto processuale ma la prosecuzione di quello promosso davanti al giudice dichiaratosi incompetente, ove il giudizio innanzi a quest'ultimo sia stato instaurato anteriormente all'entrata in vigore della legge predetta, l'atto di riassunzione non deve essere preceduto dal tentativo di conciliazione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)