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Sez. 1, Sentenza n. 8243 del 16/06/2000 (Rv. 537701 - 01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - MOMENTO | Domanda al Tribunale per i minori di dichiarazione giudiziale di paternità e di condanna al mantenimento del figlio minore - Cessazione della materia del contendere in ordine alla prima domanda - Competenza del Tribunale per i minori in ordine alla domanda di mantenimento - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537701-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - MOMENTO

Ai fini della determinazione della competenza, l'art. 5 cod. proc. civ., anche nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2 legge n. 353 del 1990, attribuisce valenza determinante non già al "decisum" bensì al "deductum" o, meglio, al "disputandum", e perciò alla valutazione della domanda, con ogni suo accessorio, al momento della relativa proposizione; ne consegue che, proposta dinanzi al tribunale per i minorenni domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e di condanna del genitore naturale al mantenimento del minore, la competenza del tribunale per i minorenni resta ferma anche nell'ipotesi in cui venga successivamente dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di dichiarazione giudiziale di paternità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 04/05/1938 num. 184 art. 68, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)