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Sez. U, Ordinanza n. 35 del 07/01/2008 (Rv. 601100 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO | Provvedimento di sospensione del processo - Impugnazione con regolamento di competenza - Questione di giurisdizione rilevata d'ufficio - Pronuncia sulla giurisdizione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601100-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno il potere di pronunciarsi sulla giurisdizione anche in sede di regolamento di competenza proposto contro il provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., essendo la questione di giurisdizione rilevabile d'ufficio fino a quando sul punto non intervenga il giudicato, anche implicito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)