Sez. L, Sentenza n. 11712 del 28/10/1992 (Rv. 479184 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro a cottimo - Retribuzione - In genere, partecipazione agli utili | Modalità - Differenze rispetto a quelle di retribuzione del lavoro straordinario - Variazioni nel tempo per il cottimo - Corrispondenza correlativa per lo straordinario - Necessità - Insussistenza - Inadeguatezza conseguente del compenso per il lavoro a cottimo ex art. 36 Cost. - Configurabilità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro a cottimo - Retribuzione - In genere, partecipazione agli utili
La diversità delle modalità di retribuzione per il lavoro a cottimo e per il lavoro straordinario - aventi come rispettivi termini di riferimento il risultato del lavoro, ossia la quantità del prodotto, e la prestazione lavorativa oltre l'orario normale - esclude che le variazioni nel tempo dei criteri di misura della retribuzione a cottimo debbano, in linea generale, seguire lo stesso andamento delle variazioni delle retribuzioni per il lavoro straordinario; né tale mancata corrispondenza è di per sè sufficiente per dedurre l'inadeguatezza del compenso per il lavoro a cottimo rispetto ai parametri dell'art. 36 Cost., attesa l'indicata diversità dei due sistemi di retribuzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2089, Cod. Civ. art. 2100, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)