Sez. L, Sentenza n. 2218 del 25/02/1995 (Rv. 490732 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A COTTIMO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI | Prestazione del cottimo oltre il normale orario di lavoro - Diritto del cottimista alla maggiorazione per lavoro straordinario - Sussistenza Onere probatorio relativo - Incidenza del lavoratore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A COTTIMO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Anche il lavoro retribuito a cottimo - che consiste in una modalità della determinazione della retribuzione, la quale viene commisurata al risultato della prestazione lavorativa e non già alla sua durata -, qualora venga prestato oltre il normale orario di lavoro, deve essere qualificato in termini di lavoro straordinario e la relativa retribuzione è pertanto suscettibile di maggiorazione rispetto a quella di lavoro ordinario; analogamente a quanto accade per il lavoratore retribuito a tempo, incombe sul lavoratore retribuito a cottimo, il quale intenda far valere il diritto a percepire compensi per lavoro straordinario, l'onere di provare che la prestazione di lavoro è stata fornita in orario eccedente quello normale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2100, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)