Sez. 1, Sentenza n. 23269 del 27/10/2006 (Rv. 593622 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Concessione di garanzia ipotecaria - Inefficacia ex art. 64 legge fall. - Pronunzia di mero accertamento - Eccezione in sede di appello - Vecchio rito - Proponibilità - Azione revocatoria - Natura costitutiva - Conseguenze - Specifica domanda - Necessità - Limiti - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, la simulazione e l'accertamento dell'inefficacia dell'atto di concessione della garanzia ipotecaria ex art. 64 legge fall. possono essere oggetto di eccezione riconvenzionale, proponibile in appello nella vigenza del vecchio testo dell'art. 345 cod. proc. civ., perché in entrambi i casi l'eccezione è diretta al mero accertamento di una situazione giuridica (la simulazione o l'inefficacia dell'atto gratuito) preesistente all'instaurazione del giudizio. Le richieste di revoca della garanzia ipotecaria ex art, 67, primo comma, n. 3 e 4 legge fall. ed ex art. 67 comma secondo non presuppongono invece un mero accertamento, ma comportano una pronunzia costitutiva, che non può formare oggetto di una semplice controeccezione volta a paralizzare l'eccezione dell'avversario, e va introdotta con specifica domanda, non proponibile per la prima volta in sede di gravame. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla richiesta, in sede di appello, di declaratoria di inefficacia ex art 64 legge fall. delle ipoteche costituite dalla ricorrente e, previamente, della simulazione di un contratto di apertura di credito collegato con la costituzione delle ipoteche, aveva ritenuto configurabile una inammissibile domanda nuova, senza verificare se tale domanda contenesse un'eccezione riconvenzionale, come tale ammissibile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)