Sez. L, Sentenza n. 2683 del 15/04/1986 (Rv. 445739 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - EPOCA DI INSORGENZA DELLO STATO INVALIDANTE - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONTEMPORANEITÀ DI QUEST'ULTIMO - CON LE MANIFESTAZIONI MORBOSE INVALIDANTI - CARATTERE ECCEZIONALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - EPOCA DI INSORGENZA DELLO STATO INVALIDANTE - ACCERTAMENTO - CRITERI - CONTEMPORANEITÀ DI QUEST'ULTIMO - CON LE MANIFESTAZIONI MORBOSE INVALIDANTI - CARATTERE ECCEZIONALE.*
Il diritto alla pensione di Invalidità decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato il rischio assicurativo, costituito dal superamento della soglia pensionabile invalidante; pertanto il giudice del merito deve determinare l'epoca di insorgenza dello stato invalidante, avvalendosi di tutti i mezzi istruttori ed utilizzando tutti gli elementi probatori acquisiti, nonché tenendo conto che le operazioni peritali e le disposte indagini tecniche di norma seguono il concreto verificarsi della pregressa malattia, costituendone una successiva constatazione, salva l'ipotesi eccezionale in cui, dalla correlazione delle varie manifestazioni morbose riscontrate, possa stabilirsi, in modo non equivoco, la contemporaneità tra accertamento e manifestazione morbosa invalidante. (V 2260/80, mass n 405932; (V 3270/82, mass n 421231).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)