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Sez. L, Sentenza n. 3270 del 27/05/1982 (Rv. 421231 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - TEMPO - CONSULENZA TECNICA - ADESIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURE DELLA PARTE ALL'INDAGINE PERITALE - MOTIVAZIONE DELL'ADESIONE PREDETTA - NECESSITÀ - DECORRENZA DELLA PENSIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421231-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - TEMPO - CONSULENZA TECNICA - ADESIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURE DELLA PARTE ALL'INDAGINE PERITALE - MOTIVAZIONE DELL'ADESIONE PREDETTA - NECESSITÀ - DECORRENZA DELLA PENSIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In tema di decorrenza della pensione di Invalidità, il giudice del merito, che non può adeguarsi acriticamente al parere del consulente tecnico, dovendo tener conto delle censure mosse dalla parte all'indagine peritale e dirette a rilevare i vizi e le lacune della stessa, che non trovino smentita o siano incompatibili con le argomentazioni in essa svolte, deve anche tener conto che nel momento di Determinazione del superamento della soglia invalidante hanno influenza sia i fattori soggettivi ed esterni ambientali, che concorrono alla formazione della capacità di guadagno, sia l'eventuale carattere usurante dell'attività lavorativa normale, considerata in relazione alle concrete condizioni fisiche, presenti in quel momento. (Conf 1228/81, mass n 411806; (Conf 5738/80, mass n 409577; (Conf 1932/79, mass n 398330).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)