Sez. 1, Sentenza n. 7530 del 12/08/1997 (Rv. 506709 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Scrittura privata non autenticata e non registrata - Fatto idoneo a stabilire l'anteriorità del documento - Avviso di ricevimento - Idoneità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE
A norma dell'art. 2704, primo comma, ultima parte cod. proc. civ. la certezza della data della scrittura privata non autenticata nella sottoscrizione e non registrata può essere determinata, nei confronti dei terzi, anche indirettamente con la prova di un fatto idoneo a stabilire in modo egualmente sicuro l'anteriorità del documento, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito. Nella categoria di questi fatti può essere annoverato anche l'avviso di ricevimento della raccomandata recante l'apposizione del bollo postale, trattandosi di mezzo idoneo ad attribuire certezza alla data.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)