Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 278 del 1998
Massime (2)
Massima n. 24018
- Istruzione pubblica
- Accademia di belle arti
- Corsi quadriennali nelle diverse specialità
- Divieto di iscrizione ad uno stesso corso per più di cinque anni- lamentata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, oltre che delle norme della costituzione sull'obbligo dello stato di assicurare un adeguato trattamento scolastico a tutti i cittadini e sul diritto dei capaci e meritevoli di poter accedere ai più elevati gradi degli studi
- Integrale riproduzione della disposizione impugnata (contenuta in regio decreto del 1923) in articolo del testo unico del 1994
- Possibilità, per la corte, anche se la norma effettivamente vigente vada individuata nel disposto del testo unico, di procedere egualmente al richiesto scrutinio.
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Cost., nei confronti dell'art. 62, comma 2, del r.d. 31 dicembre 1923 (Ordinamento dell'istruzione artistica), nella parte in cui vieta che ad uno stesso corso dell'Accademia di belle arti si possa essere iscritti per più di cinque anni, va rilevato che la disposizione impugnata è stata integralmente recepita, senz'alcuna variazione, dall'art. 207, comma 6, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e che ai sensi dell'art. 676 di detto decreto legislativo la norma effettivamente vigente è quella successiva. La totale identicità dei due testi di legge consente tuttavia - secondo i canoni già espressi in altra occasione dalla Corte costituzionale - di compiere il richiesto scrutinio, il cui esito dovrà considerarsi esteso alla norma contenuta nel testo unico. - Cfr. S. n. 84/1996. red.: S. Pomodoro
Norme impugnate
- art. 62, comma 2, r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123
- art. 207, comma 6, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Parametri
Massima n. 24019
- Istruzione pubblica
- Accademia di belle arti
- Corsi quadriennali nelle diverse specialità
- Divieto di iscrizione degli studenti ad uno stesso corso per più di cinque anni
- Lamentata ingiustificata diversità rispetto alle norme relative alla possibilità di ripetere per due anni la classe nella scuola secondaria ed ai larghi limiti del "fuori corso" nelle università
- Rilevata intrinseca irrazionalità, con incidenza sui principi costituzionali circa l'obbligo dello stato di assicurare un adeguato trattamento scolastico e il diritto dei capaci e meritevoli di poter accedere ai più alti gradi dell'istruzione
- Insussistenza
- Peculiarità distintive dell'ordinamento dell'istruzione artistica
- Legittimo esercizio dei poteri discrezionali del legislatore in materia
- Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Cost., nei confronti dell'art. 62, comma 2, del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica) ora integralmente trasfuso nell'art. 207, comma 6, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) nella parte in cui, riguardo ai diversi corsi dell'Accademia di belle arti (scultura, pittura ecc.) - tutti di durata quadriennale - vieta che ad uno stesso corso si possa essere iscritti per più di cinque anni. Le peculiarità che, sotto vari aspetti (valore solo di titolo accademico del diploma rilasciato dall'Accademia, diversità, rispetto a quelli vigenti per le altre scuole, dei criteri per l'accesso dei docenti all'insegnamento e per il reclutamento del personale, ecc.) caratterizzano - come si riconosce anche nella giurisprudenza amministrativa in materia - l'ordinamento dell'istruzione artistica, non consentono di assumere a valido 'tertium comparationis', agli effetti della dedotta violazione del principio di eguaglianza, le norme relative alla possibilità di ripetere ciascuna classe per due anni nella scuola secondaria, e sui larghi limiti in cui è ammesso il "fuori corso" per gli studenti universitari, previste dagli artt. 182, comma 1, e 192, comma 4, del citato d.lgs n. 297 del 1994, e dall'art. 149 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592. E d'altra parte la presunta severità - al confronto con quelle - della disposizione in questione, logicamente si spiega ove si consideri che l'obiettivo dell'istruzione impartita dall'Accademia di belle arti è quello di accertare una vocazione artistica e di trasmettere la conoscenza di un'arte - il che richiede obbligo di frequenza e continui scambi di idee con il docente - e di valorizzare uno specifico talento che solitamente si manifesta in tempi rapidi, il che vale anche ad escludere che la norma sia viziata da intrinseca irrazionalità. Né sussiste violazione dei principi costituzionali sull'obbligo di adeguatezza del trattamento scolastico - poiché in nessun caso tale adeguatezza può tradursi nella necessaria previsione di un lungo periodo del "fuori corso", la cui durata il legislatore ha fissato senza oltrepassare i limiti della propria discrezionalità -e riguardo al diritto dei cittadini "capaci e meritevoli" di raggiungere i gradi più elevati degli studi, essendo ovvio in contrario che il concetto di studente capace e meritevole si ricollega necessariamente anche con l'idoneità del medesimo a concludere il ciclo degli studi nei tempi fissati. red.: S. Pomodoro
Norme impugnate
- art. 207, comma 6, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
- art. 62, comma 2, r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1997 dal tribunale amministrativo regionale per le Marche sui ricorsi riuniti proposti da Martelli Giorgio ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altra iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di costituzione di Martelli Giorgio ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto in fatto
punto 1
Nel corso di un giudizio promosso da tre studenti dell'accademia di belle arti di Macerata nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, il tribunale amministrativo regionale delle Marche ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la norma impugnata si pone in conflitto con gli indicati parametri costituzionali nella parte in cui prevede che allo stesso corso dell'accademia di belle arti non si possa essere iscritti per più di cinque anni. In punto di rilevanza il T.A.R. osserva che, nel caso sottoposto al suo giudizio, tale requisito sussiste perché ai ricorrenti è stata negata l'iscrizione al quarto anno del corso di scenografia proprio in applicazione della norma denunciata.
Ora, pur essendo indubbia la particolare natura delle accademie di belle arti, la cui collocazione è in certo modo intermedia tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e l'università, ad avviso del rimettente l'art. 62 in questione si rivela come norma ingiustificatamente severa, soprattutto se letta in armonia con quelle che regolano l'istruzione secondaria e quella universitaria. Per la scuola media inferiore e superiore, infatti, le norme vigenti stabiliscono la possibilità che ciascuna classe venga frequentata per due volte, e l'ordinamento universitario non pone alcun limite al cosiddetto "fuori corso", se non in base all'art. 149, secondo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, per il quale allo studente che non sostenga esami per otto anni consecutivi viene comminata la decadenza dalla qualifica, con obbligo di sostenere ex novo anche gli esami già superati.
Una simile disparità di trattamento, che al rimettente pare ingiustificatamente discriminatoria, si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost., risolvendosi in un inadeguato trattamento scolastico ed in un impedimento a raggiungere i gradi più elevati degli studi per tutti i capaci ed i meritevoli.
punto 2
Si sono costituiti nel presente giudizio, con apposita memoria, i tre ricorrenti Martelli Giorgio, Tavoletti Roberto e Patacchini Daniela, chiedendo l'accoglimento della prospettata questione.
Ad avviso delle parti private la rilevanza della questione deve ritenersi pacifica sulla base delle argomentazioni già evidenziate dal giudice a quo.
In ordine alla fondatezza, le medesime osservano che è palese la violazione dell'art. 3 Cost., perché la norma impugnata pone gli studenti dell'accademia di belle arti in una situazione di irragionevole diversità rispetto a quelli della scuola media (inferiore e superiore) e dell'università, per i quali è possibile ripetere gli anni scolastici e gli esami - in base alle norme richiamate dal T.A.R. - con limiti assai più elastici. Tale discriminazione, affatto priva di motivazione, è tanto più grave in quanto finalizzata, secondo il dettato della legge delega 3 dicembre 1922, n. 1601, al contenimento delle spese per l'istruzione scolastica, come se le conseguenze di siffatto onere dovessero essere poste a carico soltanto degli studenti delle accademie di belle arti.
Evidente risulta, infine, la violazione degli artt. 33 e 34 Cost., secondo i quali tutti hanno diritto all'istruzione e l'unica distinzione ammissibile è quella del merito; la norma impugnata, infatti, penalizza gli studenti che conseguono una votazione elevata impiegando un tempo più lungo nella preparazione degli esami rispetto a quelli che, con una votazione più modesta, concludono il ciclo degli studi nei termini di legge.
Considerato in diritto
punto 1
Il tribunale amministrativo regionale delle Marche dubita della legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), nella parte in cui vieta che ad uno stesso corso dell'accademia di belle arti si possa essere iscritti per più di cinque anni. Tale disposizione sarebbe in contrasto:
con l'art. 3 della Costituzione, per intrinseca irragionevolezza, oltre che per l'ingiustificata disparità di trattamento che essa crea a danno degli studenti dell'accademia di belle arti rispetto agli studenti della scuola secondaria e dell'università;
con l'art. 33 Cost., perché sarebbe violato l'obbligo di assicurare un adeguato trattamento scolastico a tutti i cittadini;
con l'art. 34 Cost., perché verrebbe impedito a cittadini capaci e meritevoli - tali essendo quelli che hanno completato il corso degli studi in un tempo leggermente superiore rispetto a quello previsto, ma con una votazione più elevata - di raggiungere i gradi più elevati degli studi.
punto 2
Occorre innanzitutto osservare che il giudice a quo rimette all'esame di questa Corte la norma di cui all'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, norma che è stata integralmente recepita, senz'alcuna variazione, dall'art. 207, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). Ne consegue che, ai sensi dell'art. 676 del decreto legislativo ora citato, la norma effettivamente vigente è quella successiva; tuttavia la totale identicità dei due testi di legge consente, secondo i canoni già espressi in altra occasione da questa Corte (v. sentenza n. 84 del 1996), di compiere il richiesto scrutinio di legittimità costituzionale, il cui esito dovrà considerarsi esteso alla norma contenuta nel testo unico.
punto 3
Nel merito la questione non è fondata.
Il tribunale rimettente indirizza il contenuto delle proprie doglianze essenzialmente sul fatto che la norma impugnata, vietando l'iscrizione allo stesso corso dell'accademia di belle arti per un periodo superiore a cinque anni, sarebbe caratterizzata da un'eccessiva severità nei confronti degli studenti, severità che assurgerebbe al livello di palese irrazionalità se posta al confronto con le regole vigenti in materia di istruzione secondaria ed universitaria. Ed in effetti, considerando che i corsi tenuti da tale accademia (pittura, scultura, decorazione e scenografia) hanno la durata di quattro anni, la norma impugnata si risolve in una drastica limitazione del cosiddetto "fuori corso". Per la scuola secondaria, invece, la normativa vigente (artt. 182, comma 1, e 192, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994) consente di ripetere ciascuna classe per due anni, mentre l'art. 149 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, non pone limiti al "fuori corso" universitario, a meno che lo studente ometta di sostenere esami per otto anni consecutivi, nel qual caso lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione ed a ripetere le prove già superate.
La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha in più circostanze chiarito che il principio di eguaglianza non può ritenersi violato in presenza di situazioni fra loro non raffrontabili; e nel caso in esame è evidente che le norme richiamate dal giudice a quo non costituiscono un valido tertium comparationis.
L'ordinamento dell'istruzione artistica, infatti, si caratterizza per alcune sue peculiarità che lo rendono intrinsecamente diverso da ogni altro ordine di istruzione, e perciò non paragonabile con alcuno di questi. Va innanzitutto sottolineato, al riguardo, che, nonostante i numerosi progetti di legge (uno dei quali è attualmente all'esame del Senato della Repubblica) presentati sull'argomento, il diploma rilasciato dall'accademia di belle arti non ha ancora oggi pieno valore legale, bensì soltanto valore di titolo accademico (art. 207, comma 7, del citato decreto n. 297 del 1994); oltre a ciò agli esami di licenza "non sono ammessi privatisti" (art. 66, quinto comma, del regio decreto n. 3123 del 1923), il che costituisce una vistosa eccezione che non trova confronti nell'ordinamento dell'istruzione secondaria. Se a ciò si aggiunge che anche l'accesso dei docenti all'insegnamento ed il reclutamento del personale avviene secondo criteri non rispondenti a quelli usuali, si ha la conferma dell'autonomia dell'accademia di belle arti rispetto alle altre scuole; il che valorizza l'opinione, in più occasioni manifestata anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'insegnamento impartito presso tale istituto si colloca in una posizione intermedia, non paragonabile con la scuola secondaria superiore e nemmeno con l'istruzione universitaria.
Tale ricostruzione, d'altra parte, si spiega logicamente in rapporto alla particolarità di una scuola il cui obiettivo è quello di accertare e valorizzare una vocazione artistica trasmettendo nozioni e tecniche, oltre che organizzando esercitazioni pratiche; per cui si richiede l'obbligo di frequenza ed il continuo rapporto con il docente.
L'affermata diversità dell'accademia di belle arti, da un lato, non rende validamente instaurabile il confronto con situazioni che non possono costituire un tertium comparationis, e dall'altro vale ad escludere anche l'intrinseca irrazionalità della norma. Se, come si è detto, questo genere di istruzione è preordinato a formare coloro che hanno particolari attitudini per determinate forme di arte, è evidente che la presunta severità della norma in esame non è che la logica conseguenza di un ordinamento finalizzato alla valorizzazione di uno specifico talento, che è appunto quello artistico. Siffatto talento, com'è ovvio, solitamente si manifesta in tempi rapidi, del tutto compatibili con quelli fissati dalla legge per il cosiddetto "fuori corso".
punto 4
Non sono fondate neppure le censure relative agli articoli 33 e 34 della Costituzione, peraltro motivate assai esiguamente nell'ordinanza di rimessione e logicamente connesse con la presunta violazione del principio di ragionevolezza.
È evidente, infatti, che l'adeguatezza del trattamento scolastico in nessun caso si può tradurre nella necessaria previsione di un lungo periodo di "fuori corso", la cui durata il legislatore ha fissato esercitando la propria discrezionalità e senza ledere, come s'è detto, il principio di ragionevolezza. Parimenti, il richiamo alla capacità ed alla meritevolezza è compiuto dal giudice a quo in maniera non corretta; anche prescindendo dalla considerazione per cui il T.A.R. prospetta nel caso specifico un inconveniente di fatto, come tale non suscettibile di rilevanza in sede di legittimità costituzionale, va pure detto che il concetto di studente capace e meritevole si ricollega necessariamente anche con l'idoneità del medesimo a concludere il ciclo degli studi nei tempi fissati dalle norme.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale delle Marche con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze