Sez. 3, Sentenza n. 2220 del 23/10/1965 (Rv. 314184 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - PIGNORAMENTO - IN GENERE - CONVERSIONE - AGGIUDICAZIONE DEL BENE.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - PIGNORAMENTO - IN GENERE - CONVERSIONE - AGGIUDICAZIONE DEL BENE.*
Nell'espropriazione immobiliare, la facolta di chiedere la conversione del pignoramento, prevista dall'art.495 cod.proc.civ., qualora si proceda col sistema della vendita con incanto, non e piu esercitabile dopo l'aggiudicazione del bene, oggetto del pignoramento - e cio in quanto, se e vero che, ai sensi dell'art.586 cod.proc.civ., il trasferimento della proprieta dell'immobile all'aggiudicatario si opera solo in conseguenza della emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice dell'esecuzione, e anche vero che l'aggiudicatario, per effetto della aggiudicazione, e gia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo a conseguire la proprieta dell'immobile, sia pure nel concorso di determinate condizioni (esatto adempimento dell'Obbligo di depositare il prezzo nel termine stabilito - mancate offerte di un maggior prezzo entro 10 gg. Dall'aggiudicazione. V.Artt.587 e 584 cod.proc.civ.).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)