Sez. U, Sentenza n. 3020 del 27/10/1971 (Rv. 354312 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE - ASSIMILAZIONE AI TRIBUTI ERARIALI - FORMAZIONE DEI RUOLI - POTESTA DEI COMUNI - ESCLUSIONE - ATTRIBUZIONE AGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE - ASSIMILAZIONE AI TRIBUTI ERARIALI - FORMAZIONE DEI RUOLI - POTESTA DEI COMUNI - ESCLUSIONE - ATTRIBUZIONE AGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE.*
Poiche il tributo sulle industrie, commerci, arti e professioni - icap - e, rispetto all'ordinamento vigente, un tributo applicato con riferimento ad un reddito assoggettabile ad imposta diretta erariale, deve ritenersi che, con la disposizione del secondo comma dell'articolo 275 del tu 29 gennaio 1958 n 645, il legislatore ha inteso, per il tributo in questione, togliere ai comuni anche la potesta di formazione dei ruoli, attribuendola, anche nel caso di redditi esenti da ricchezza mobile, agli uffici distrettuali delle imposte dirette, assimilando in tal modo il tributo stesso alle imposte erariali, non soltanto per lo accertamento e per il contenzioso, ma anche per la riscossione.*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 275
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)