Sez. 1, Sentenza n. 3426 del 18/12/1973 (Rv. 367405 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCI, ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE - RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E COMUNE - CONTESTAZIONE IN RADICE DEL POTERE IMPOSITIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCI, ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE - RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA STATO E COMUNE - CONTESTAZIONE IN RADICE DEL POTERE IMPOSITIVO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
In materia di imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni (icap) la legge, mentre da un lato attribuisce allo stato la Competenza a procedere, in ogni caso, all'accertamento ed alla formazione dei ruoli, dall'altro conferisce pero al comune la titolarita del potere di introdurre il tributo nell'ambito del proprio ordinamento particolare, rimettendo alla volonta dell'ente locale non solo la Determinazione delle aliquote (art 273 tu fl), ma la stessa istituzione dell'imposta (artt 10 e 12 del tu). In detta materia, pertanto, una contestazione in radice del potere impositivo - che va apprezzata nella sua intrinseca consistenza e non alla stregua della mera prospettazione della parte - puo ravvisarsi allorche sia negata l'esistenza del potere in astratto e verso la generalita dei cittadini, sul riflesso che non sussista o che sia viziato l'atto amministrativo con cui il comune abbia deliberato di istituire il tributo; non anche quando la controversia riguardi invece l'accertamento, la ripartizione (fra piu comuni eventualmente interessati) e la riscossione dell'imposta dovuta dal singolo contribuente, che presuppongono proprio quella istituzione, nella quale si sia gia estrinsecata la potesta tributaria. (nella specie, sotto il profilo di un'asserita contestazione in radice del potere impositivo, si sosteneva l'inapplicabilita del termine semestrale di cui all'art 285 tu fl). (V sulla prima parte 2416/73, mass nn 365806 e 365805; (V 3020/71, mass nn 354312 e 354311; 2340/68, mass nn 334669, 334668; (V sulla seconda parte 3176/72, mass n 360963; (V 2305/67, mass n 329521; 1038/63).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 10, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 12, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 273, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)