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Sez. 2, Sentenza n. 3815 del 02/08/1978 (Rv. 393373 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CORREZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE CON SPECIFICO MOTIVO D'APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393373-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CORREZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE CON SPECIFICO MOTIVO D'APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il giudice dell'appello deve provvedere alla correzione degli errori materiali o di calcolo, presenti nella impugnata sentenza di primo grado, senza che sia necessario un apposito motivo di gravame, principale o incidentale, ma non puo provvedere d'ufficio, in quanto il procedimento di correzione, al pari di ogni altro procedimento, postula nel vigente sistema processuale civile un impulso della parte interessata. (V 277/71, mass n 349746; (V 767/70, mass n 346059).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)