Sez. 2, Sentenza n. 3815 del 02/08/1978 (Rv. 393373 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CORREZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE CON SPECIFICO MOTIVO D'APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - CORREZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - INAMMISSIBILITA - DEDUZIONE CON SPECIFICO MOTIVO D'APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice dell'appello deve provvedere alla correzione degli errori materiali o di calcolo, presenti nella impugnata sentenza di primo grado, senza che sia necessario un apposito motivo di gravame, principale o incidentale, ma non puo provvedere d'ufficio, in quanto il procedimento di correzione, al pari di ogni altro procedimento, postula nel vigente sistema processuale civile un impulso della parte interessata. (V 277/71, mass n 349746; (V 767/70, mass n 346059).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)