Sez. 3, Sentenza n. 277 del 05/02/1971 (Rv. 349746 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - ERRORI DI CALCOLO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CORREZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CORREZIONE D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA - SPECIFICA ISTANZA DI PARTE - NECESSITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - ERRORI DI CALCOLO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CORREZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CORREZIONE D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA - SPECIFICA ISTANZA DI PARTE - NECESSITA.*
Se e vero che il giudice di appello puo provvedere alla correzione degli errori materiali e di calcolo esistenti nella sentenza di primo grado anche quando sulla statuizione materialmente errata non sia stato proposto appello incidentalè e del pari vero che a cio non puo provvedere d'ufficio, in quanto il procedimento di correzione, al pari di ogni altro procedimento, postula nel vigente sistema processuale civile un impulso della parte interessata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)