Sez. 2, Sentenza n. 3957 del 03/12/1974 (Rv. 372532 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - DISTINZIONI - SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTA - ATTENUAZIONE DELLA RESPONSABILITA - ESISTENZA DI TALE PRESUPPOSTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PROFESSIONISTA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - DISTINZIONI - SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTA - ATTENUAZIONE DELLA RESPONSABILITA - ESISTENZA DI TALE PRESUPPOSTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL PROFESSIONISTA.*
La responsabilita del prestatore d'opera intellettuale e normalmente regolata dall'art 1176 cod civ, che fa Obbligo al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla sua attivita professionale, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che egli risponde anche di colpa lieve. Nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta, la norma dell'art 2236 cod civ prevede un'attenuazione della normale responsabilita nel senso che il professionista e tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. La prova dell'esistenza di tale presupposto, che porta ad una deroga parziale alle norme generali della responsabilita per colpa, incombe al professionista. (V 2392'70, mass n 348631).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)