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Sez. 3, Sentenza n. 2392 del 13/11/1970 (Rv. 348631 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - PER COLPA LIEVE - LIMITI - PRESTAZIONE DI PARTICOLARE DIFFICOLTA TECNICA - COLPA GRAVE O DOLO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348631-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - PER COLPA LIEVE - LIMITI - PRESTAZIONE DI PARTICOLARE DIFFICOLTA TECNICA - COLPA GRAVE O DOLO - NECESSITA.*

La responsabilita del prestatore d'opera intellettuale e normalmente regolata dal disposto dell'art 1176 cod civ, che fa Obbligo anche al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla sua attivita, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che di regola egli risponde anche per colpa lieve. Nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta, la legge (art 2236 cod civ) prevede un'attenuazione della normale responsabilita, nel senso che il professionista e tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)