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Sez. 1, Sentenza n. 2985 del 01/04/1996 (Rv. 496723 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE | Deducibilità dell'I.L.O.R. - Presupposti - Annotazione di detto onere nel conto profitti e perdite - Necessità.
Stato
decisa il 1996-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496723-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di I.R.P.E.G. e con riguardo a fattispecie alla quale non è applicabile il disposto dell'art, 75 d.P.R. n. 917 del 1986 - concernente la deducibilità di spese ed oneri anche se non risultanti dal conto dei profitti e delle perdite - requisito indispensabile per la deducibilità, dall'imponibile, dell'onere fiscale sostenuto dalla persona giuridica a titolo di ILOR è l'imputazione dello stesso al conto dei profitti e delle perdite, non essendo idonea una separata contabilità delle passività a soddisfare l'esigenza del controllo dei movimenti economici della gestione

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)