Sez. 5, Sentenza n. 10062 del 01/08/2000 (Rv. 539012 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Costi ed oneri - Riferimento - All'oggetto dell'impresa - Necessità - Ai ricavi conseguiti - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE
In tema di valutazione del reddito d'impresa, in ipotesi di impresa cosiddetta "capogruppo", il concetto di inerenza dei costi e degli oneri (art. 74 D.P.R. n. 597 del 1973) deve essere riferito non ai ricavi, bensì all'oggetto dell'impresa (come risulta, tra l'altro dalla circolare del Ministero delle finanze 7 luglio 1983, n. 30/9/944), per il che del tutto legittima si rivela la scelta di una società capogruppo estera di attribuire ad una propria organizzazione stabile in Italia una quota di costi (siano essi generali od operativi) da essa sopportati, anche se a quei costi non corrispondano ricavi realizzati dall'organizzazione stabile in questione.
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)