Sez. 1, Sentenza n. 12775 del 22/12/1998 (Rv. 521867 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE | ILOR - Deducibilità - Presupposti - Imputazione al conto dei profitti e delle perdite - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, la deduzione dell'ILOR dal reddito complessivo soggetto all'IRPEG, prevista dall'art. 6 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, spetta indipendentemente dalla sua imputazione al conto dei profitti e delle perdite, senza che contro questa interpretazione possa essere utilmente invocata la disposizione di cui all'art. 75, quarto comma, prima parte, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che subordina la operatività della deduzione delle spese e degli altri componenti negativi alla imputazione nel conto economico, in quanto essa non si estende all'ILOR, che non può essere propriamente considerata un componente negativo, e non costituisce un costo ed un onere da imputare tassativamente al conto dei profitti e delle perdite.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1977 num. 904 art. 6, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)