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Sez. 3, Sentenza n. 3661 del 20/10/1976 (Rv. 382391 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - RIFIUTO DEL CREDITORE - INTERESSE ALL'ADEMPIMENTO PERSONALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1976-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382391-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - RIFIUTO DEL CREDITORE - INTERESSE ALL'ADEMPIMENTO PERSONALE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Il creditore, se ha interesse, puo diffidare il debitore ad adempiere personalmente, e rifiutare la prestazione effettuata da un mandatario del debitore. La valutazione dell'interesse del creditore spetta al giudice del merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)